Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo
Le fonti lombarde usano, a proposito dei conflitti fra comunità rurali per ragioni di confine, a causa di boschi o pascoli contesi, il lessico vendicatorio. Da questa particolare prospettiva, pertanto, si è svolta un’analisi delle relazioni violente fra tali soggetti, specialmente nell’area alpina d...
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| Publicat a: | URI:https://journals.openedition.org/mefrm, |
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| Autor principal: | |
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Italien |
| Publicat: |
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge
2014
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| Accés en línia: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sumari: | Le fonti lombarde usano, a proposito dei conflitti fra comunità rurali per ragioni di confine, a causa di boschi o pascoli contesi, il lessico vendicatorio. Da questa particolare prospettiva, pertanto, si è svolta un’analisi delle relazioni violente fra tali soggetti, specialmente nell’area alpina del dominio degli Sforza. Delineati i modi e le circostanze delle vendette di comunità, si sono identificate le regole che impedivano l’esplosione di una brutalità cieca. Poi si è considerata la capacità di questi atti di costruire il soggetto stesso che li compiva, un’istituzione territoriale che ha bisogno di ribadire il vincolo solidaristico fra i suoi membri, coinvolgendoli tutti in un moto corale, pur nella diversità dei loro ruoli e delle loro posizioni, delle età e del genere, e di delimitare lo spazio della propria azione. Si è infine approfondita la tradizione e il quadro ideale entro cui la comunità poteva giustificare l’uso della forza: le norme che legittimavano la violenza individuale e collettiva all’interno di un regime principesco del tardo medioevo, e il modo in cui le comunità la organizzavano e canalizzavano, specialmente mediante la pratica del currere al rumor. La comunità, così, poteva presentare le azioni di forza come il prolungamento delle sue riconosciute prerogative giurisdizionali e di polizia, pure ormai stigmatizzate dai duchi e dai loro agenti quando divenivano eversive del buon ordine del dominio, nel quale il principe si poneva come l’unico soggetto cui competeva fare rasone. |
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