Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (II). Limiti dell’appartenenza e forme di esclusione

Il tema dell'esclusione dai diritti di cittadinanza, primo fra tutti la protezione giuridica della persona e dei suoi beni, è stato affrontato dai giuristi sotto tre prospettive principali. Da un lato gli statuti prevedevano come pena di una serie di comportamenti anti-civici, quali l'evas...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
出版年:URI:https://journals.openedition.org/mefrm,
第一著者: Vallerani, Massimo
フォーマット: Article ou chapitre numérique
言語:Italien
出版事項: Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge 2013
主題:
オンライン・アクセス:Accès Université d'Orléans et IFPM
Accès Université d'Orléans et IFPM
その他の書誌記述
要約:Il tema dell'esclusione dai diritti di cittadinanza, primo fra tutti la protezione giuridica della persona e dei suoi beni, è stato affrontato dai giuristi sotto tre prospettive principali. Da un lato gli statuti prevedevano come pena di una serie di comportamenti anti-civici, quali l'evasione fiscale e la renitenza all'esercito, il divieto di chiedere e di avere giustizia presso i tribunali pubblici. Questo primo livello di auto-esclusione dei cives disobbedienti veniva aggravato in caso di bando, che rendeva esplicita la disobbedienza al comune : le pene prevedevano non solo l'impossibilità di accedere ai tribunali, ma anche la nullità degli atti giuridici compiuti dai banditi e in alcuni casi, la possibilità di uccidere impunemente il bandito. Lo status di minorità giuridica dei banditi fu tuttavia attenuato, sul piano teorico e pratico, dai giuristi del tardo duecento, che nelle quaestiones e nei consilia preservarono alcuni diritti dei banditi giudicati inalienabili e soprattutto considerarono sempre il bando una pena temporanea, che terminava appena il bandito si ripresentava. Diverso invece l'ultimo livello di esclusione riservato agli infames, alle persone non degne di alcuna protezione giuridica. In questi casi i giuristi elaborarono una teoria della malafama come elemento stabile della natura umana che rendeva gli infami dichiarati sempre sospettabili e sempre colpevoli dei reati loro imputati indipendentemente dalle prove.